Dopo alcuni slittamenti le nuove linee guida nazionali diverranno obbligatorie a partire dal 1 ottobre 2015.
Il nuovo APE dovrà contenere:
– la prestazione energetica globale dell’edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile;
– la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento;
– i dati relativi all’uso di fonti rinnovabili, le emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata.
Le classi energetiche passano da sette a dieci: dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore).
Inoltre, nelle linee guida si richiama esplicitamente l’articolo 15 del Dlgs 192/2005, relativo alle sanzioni a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto), del direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune), del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto).
Tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica saranno raccolti in un sistema informativo nazionale, denominato SIAPE, che Regioni e province autonome avranno l’obbligo di utilizzare, e che comprenderà la gestione di un catasto unificato degli APE, degli impianti termici e dei relativi controlli. Il SIAPE sarà istituito dall’Enea e sarà raccordato ai catasti regionali degli impianti termici. Successivamente si prevede di integrarlo anche con il catasto degli edifici.
L’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) pubblicherà, oltre alle statistiche sugli APE (numero di APE registrati, controllati, validati e loro distribuzione per classe energetica), una stima dei costi medi della redazione degli Certificati.
Il nuovo Attestato di Prestazione Energetico…in arrivo dal 1 ottobre 2015
26 venerdì Giu 2015
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