Con deliberazione I.D. n. 143 del 25/7/2016, il Consiglio comunale di Reggio Emilia, ha controdedotto alle riserve, alle osservazioni e ai pareri pervenuti ed ha approvato la variante al vigente Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale I.D. 230 del 21/12/2015, riguardante il Capo 4.6 e 4.7 – Territorio rurale – delle Norme di Attuazione e l’Elaborato R4.
Variante RUE – Territorio rurale ed edifici vincolati (approvazione)
L’obiettivo della variante è quello di valorizzare l’agricoltura per ciò che veramente è, spesso eccellenze uniche nel panorama mondiale; le nuove norme sul territorio agricolo valgono non solo per gli imprenditori agricoli professionali, ma anche per le cooperative sociali aventi l’esercizio dell’attività agricola.
E’ stata introdotta una nuova definizione di unità fondiaria agricola, comprensiva dei terreni in affitto; è inoltre possibile vendere e operare piccole trasformazioni di prodotti senza necessità del cambio d’uso urbanistico, favorendo in tal modo la diffusione della produzione e vendita di prodotti tipici locali.
Agli agricoltori viene assegnato anche un ruolo di tutela e valorizzazione paesaggistica, attraverso nuove e più stringenti indicazioni in merito al corretto inserimento di edifici in territorio agricolo, nonché la compartecipazione alla rinaturazione e all’incremento della biodiversità del territorio rurale
L’amministrazione stringerà collaborazioni con CRPA (Centro Ricerche Produzioni Animali) e tecnici iscritti agli Ordini professionali per accelerare i tempi istruttori di verifica dei Programmi di Riconversione o Ammodernamento Aziendale (PRAA).
Viene incentivato il recupero attraverso l’utilizzo dell’intera Superficie complessiva a discapito di nuove costruzioni degli edifici esistenti, anche residenziali.
Per tutte le aziende sono inoltre previste nuove possibilità di ampliare e ammodernare depositi e allevamenti esistenti.
E’ stata introdotta inoltre un’ulteriore semplificazione per l’insediamento di nuovi centri aziendali che, a seconda della dimensione e localizzazione, dovranno avere l’approvazione da parte della Giunta Comunale di PRAA accelerando così i tempi di attesa.
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La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto uno sconto Irpef per coloro che acquisteranno entro la fine del 2016 un immobile ad uso abitativo in classe A o B direttamente dal costruttore. Si potrà inoltre usufruire delle agevolazioni previste dal Decreto Sblocca Italia che prevede uno sconto Irpef per chi acquista o realizza un alloggio energeticamente efficiente e lo affitta a canone concordato.
Detrazione Irepf previste dalla Legge di Stabilità 2016
La detrazione Irpef prevista sarà pari al 50% dell’Iva pagata per chi acquista nel 2016, direttamente dal costruttore, una casa, nuova o ristrutturata, in classe energetica A o B.
Per ottenere il bonus è quindi necessario rispettare alcuni punti:
– acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2016;
– acquisito di unità immobiliari ad uso residenziale in classe energetica A o B;
– cessione effettuata dall’impresa costruttrice.
La legge non pone limiti particolari, di conseguenza la misura può essere sfruttata sia per la prima che per la seconda casa (anche se l’aliquota Iva applicata in questo caso varierà dal 4% al 10%).
Per esempio, acquistando un’abitazione da destinare a prima casa che costa 100 mila euro, l’Iva al 4% ammonterà a 4 mila euro. Lo sconto Irpef per l’acquirente sarà pari a 2 mila euro, cioè la metà dell’Iva versata. Il rimborso avverrà in dieci anni con rate di pari importo. Se, invece, l’abitazione che costa 100 mila euro non deve essere utilizzata come prima casa, l’Iva ammonterà al 10%, quindi si dovranno versare 10 mila euro. In questo caso, l’acquirente potrà usufruire di uno sconto Irpef pari a 5 mila euro.
Detrazione Irepf previste dal Decreto Sblocca Italia
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 si può inoltre usufruire delle misure previste dal DM 8 settembre 2015, che attua le misure previste dal Decreto Sblocca Italia, per chi acquista o realizza un alloggio efficiente a livello energetico da affittare a canone concordato.
È prevista infatti una deduzione Irpef pari al 20% del prezzo di acquisto di un alloggio, in classe energetica A o B, da destinare alla locazione a canone concordato per un periodo non inferiore a 8 anni.
La deduzione non può superare i 60 mila euro. Per poter accedere all’agevolazione, l’affitto a canone concordato deve avvenire entro sei mesi dall’acquisto.
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario acquistare un immobile da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione o, ancora, da una cooperativa edilizia. Inoltre beneficiano del bonus gli acquisti fino a 300 mila euro effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.
In questo caso però l’immobile deve avere una destinazione residenziale non di lusso: non può quindi essere accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Il locatore e il locatario non possono essere parenti entro il primo grado. Questo significa che non ha diritto alla deduzione del 20% un padre che acquista una casa e la affitta a canone concordato al figlio.
Usufruisce dell’agevolazione anche chi, invece di acquistare l’immobile, lo realizza su un’area edificabile di sua proprietà. In questo caso i sei mesi entro cui procedere all’affitto a canone concordato decorrono dal rilascio dell’agibilità o dal momento in cui si è formato il silenzio assenso. Restano invariate tutte le altre condizioni, cioè zona di costruzione, destinazione dell’alloggio e caratteristiche costruttive.