Il Consiglio dei Ministri ha finalmente approvato lo “Statuto dei lavoratori autonomi” che ora è pronto per affrontare l’iter per l’approvazione in Parlamento. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha spiegato che sono stati confermati i contenuti annunciati.

I punti fondamentali:

  • formazione – È prevista la deducibilità totale delle spese sostenute.
  • fondi strutturali europei – I professionisti saranno equiparati alle piccole e medie imprese.
  • appalti: le Pubbliche Amministrazioni promuoveranno la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici.
  • maternità e congedi parentali – Tutte le professioniste e le lavoratrici autonome potranno ricevere l’assegno di maternità indipendentemente dalla reale astensione dal lavoro. L’assegno coprirà i due mesi precedenti e i tre successivi al parto, ma in questo periodo si potrà comunque lavorare ed emettere fattura senza perdere il corrispettivo della maternità. I professionisti, genitori di bambini nati a partire dal 1° gennaio 2016, potranno usufruire di un congedo parentale della durata di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.
  • gravidanza, malattia e infortunio – In caso di gravidanza, malattia e infortunio di un lavoratore autonomo che presta la sua attività in via continuativa per un committente, scatterà la sospensione del rapporto di lavoro fino a 150 giorni, senza diritto al corrispettivo. Nel caso in cui la malattia o l’infortunio siano tali da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, si potrà sospendere il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni. I periodi di malattia certificata saranno equiparati alla degenza ospedaliera.
  • tempi di pagamento – Saranno considerate abusive le clausole contrattuali con cui le parti concordano tempi di pagamento superiori a sessanta giorni dal momento in cui il committente riceve la fattura. Il committente non potrà inoltre modificare in modo unilaterale le condizioni contrattuali o recedere dal contratto senza un congruo preavviso. In tutti questi casi, il professionista avrà diritto al risarcimento dei danni.

Inoltre si inizia a parlare di “lavoro agile“come di una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La prestazione di lavoro subordinato potrà essere eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Sono previsti lo stesso trattamento economico, le stesse garanzie in materia di sicurezza e gli stessi incentivi applicati a chi svolge le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

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