Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la circolare 17 marzo 2016, n. 696 recante “Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.). Descrizione dei servizi, della documentazione da produrre e degli obblighi per il professionista” ha elaborato un documento nel quale fornisce una sintetica e completa procedura in cui vengono evidenziati i compiti e gli obblighi del professionista che redige l’APE.
Questa circolare viene emanata, e condiviso con la Rete delle Professioni Tecniche, al fine di garantire un alto livello di qualità alla professionalità del tecnico, in un settore in cui la mercificazione dell’attività professionale ha raggiunto livelli ben al di là del limite di decenza.
Entrando nel dettaglio, il documento suddivide i due casi di edifici nuovi o soggetti a ristrutturazione importante ed edifici esistenti, e per questi descrive le seguenti attività necessarie per lo svolgimento del servizio redazione ed emanazione dell’A.P.E.
- Attività preliminari:
- informativa del soggetto certificatore,
- incarico del soggetto certificatore;
- Procedura di attestazione della prestazione energetica:
- determinazione della prestazione energetica:
- esecuzione di un rilievo in situ e di una eventuale verifica di progetto,
- reperimento e scelta dei dati di ingresso,
- applicazione del corretto metodo di calcolo,
- espressione degli indici di prestazione energetica in termini di energia primaria,
- individuazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica;
- classificazione dell’edificio;
- redazione dell’attestato di prestazione energetica;
- Registrazione e consegna dell’attestato di prestazione energetica.
Tra le attività preliminari, il CNI ricorda l’informativa, contenente tutte le informazioni necessarie al committente per valutare il servizio in termini di qualità e di costo. L’informativa deve, inoltre, specificare l’obbligo di sopralluogo e le eventuali prove supplementari.
Per quanto concerne la procedura di attestazione della prestazione energetica, vengono distinti i due casi.
Edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni importanti
Nei casi di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti, il servizio di attestazione della prestazione offerto dal soggetto certificatore deve comprendere almeno:
- la valutazione della prestazione energetica dell’edificio a partire dai dati progettuali anche contenuti nell’attestato di qualificazione energetica;
- controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi;
- interfacciarsi con il Direttore dei Lavori durante la ostruzione dell’edificio e degli impianti, quando rilevanti per le prestazioni energetiche dell’edificio;
- una verifica finale con l’eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali.
Il soggetto certificatore opera nell’ambito delle proprie competenze e per l’esecuzione delle attività di rilievo in sito, diagnosi, verifica o controllo, può procedere alle ispezioni ed al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario, delle necessarie competenze professionali.
Sono previste le seguenti attività:
- raccolta della documentazione progettuale:
- disegni di progetto,
- permesso di costruire o altri titoli abilitativi,
- nominativi dei progettisti, direttore lavori, costruttore, installatori impianti,
- elaborati grafici impiantistici,
- documentazione progettuale energetica,
- ogni altra documentazione utile;
- produzione di documentazione fotografica, quando richiesta negli Attestati;
- verifiche in cantiere della rispondenza del costruito al progetto e segnalazione di eventuali difformità al direttore dei lavori e al committente;
- raccolta delle certificazioni dei prodotti utilizzati e degli impianti installati.
Edifici esistenti
Al fine di ottimizzare la procedura, il richiedente può rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. Lo stesso può anche richiedere il rilascio dell’attestato di prestazione energetica sulla base di:
- un attestato di qualificazione energetica relativo all’edificio o alla unità immobiliare oggetto di attestazione della prestazione, anche non in corso di validità, evidenziando eventuali interventi su edifici ed impianti eseguiti successivamente;
- le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità coerenti con i metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende procedere.
Il soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare i documenti sopra indicati (ed i dati in essi contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente, unicamente previa verifica di completezza e congruità.
Sono previste le seguenti attività:
- sopralluogo obbligatorio;
- raccolta di tutta la documentazione esistente:
- documenti catastali,
- anno di costruzione,
- nominativi del progettista, direttore lavori, costruttore (ove disponibili),
- elaborati grafici eventualmente disponibili;
- verifica della documentazione progettuale energetica e controllo della congruità con l’esistente;
- produzione di documentazione fotografica, se richiesta negli attestati;
- raccolta delle informazioni stratigrafiche di tutte le strutture opache, quali pareti, pavimenti, solette, coperture, divisori, ecc.;
- raccolta informazioni su tutte le caratteristiche delle strutture trasparenti, quali dimensioni, tipo di vetri e di infissi;
- raccolta di tutte le informazioni reperibili sugli impianti esistenti (riscaldamento, climatizzazione, produzione ACS, ventilazione, illuminazione, trasporto):
- schede tecniche dei generatori,
- tipi di distribuzione e di regolazione centralizzata e localizzata,
- tipologia degli utilizzatori,
- tipologia degli eventuali accumuli,
- presenza di fonti di energia rinnovabili,
- ogni altra documentazione utile;
- acquisizione del libretto di impianto e dei consumi storici.